2122128 DAD aggiornamento

AGGIORNAMENTO SULLA DIDATTICA A DISTANZA

In attesa di aggiornare il Piano per la Didattica Digitale Integrata, invito i docenti a tenere conto che l’attuale normativa è molto rigida in fatto di Didattica a Distanza (DAD), ammissibile solo in presenza di un provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, servizio COVID-Scuola.

In realtà docenti e staff della Dirigenza ricevono numerose segnalazioni da parte di famiglie dove vi è un soggetto più esposto a rischi in caso di contagio, ad es. un soggetto immunodepresso o con particolari patologie, oppure da parte di genitori, preoccupati per l’andamento generale dei contagi, che ritengono opportuno attivare la DAD per prudenza.

Ricordo ai Consigli di Classe che la scuola applica una normativa ministeriale decisamente orientata verso la didattica in presenza. Anche le esternazioni del Ministro Bianchi in televisione e sui giornali non lasciano dubbi in proposito. Quindi, per evitare fraintendimenti o posizioni di comodo, invito a verificare, caso per caso, l’effettiva necessità di attivare la DAD.

In dettaglio, oltre alla DAD “preventiva”, che attiviamo in attesa del provvedimento sanitario, e alla DAD derivante da un provvedimento di “sorveglianza attiva” emanato dall’ASL, è auspicabile motivare l’attivazione con elementi oggettivi debitamente comprovati,  ad es. il certificato del MMG che attesta una situazione di  fragilità del nucleo famigliare, una diagnosi di fobia scolastica che richiede un approccio flessibile alla frequenza, un certificato di positività di un convivente del minore, ecc.

In nessun caso può essere accolta la richiesta di studenti o genitori che, per sola convinzione personale, ritengono opportuna la DAD. Le assenze degli studenti in questi casi devono essere giustificate e conteggiate nel numero delle assenze, non possono essere ammessi alla DAD attivata per altri compagni di classe se non in qualità di “uditori”.  In questo ultimo caso non sarà tenuto conto della loro presenza sul RE, non potranno partecipare a verifiche o altre iniziative che richiedono la presenza a scuola.

E’ evidente la competenza esclusiva del Consiglio di Classe in merito alla valutazione dell’efficacia della DAD per l’apprendimento dell’allievo. Le decisioni relative al singolo studente dovranno essere riportate nel verbale della riunione mentre la documentazione a sostegno della decisione sarà inserita nel fascicolo personale dello studente, sezione “riservato”.

Infine i tamponi fai-da-te non hanno alcun valore né per gli studenti, né per il personale, la scuola può tenere conto solo dei tamponi effettuati presso una farmacia o un hub vaccinale. Solo in questo caso infatti il risultato è inserito sulla piattaforma regionale e dà avvio ad un iter di sorveglianza, ecc. predisposto dall’ASL di competenza.

Un’ultima osservazione mi pare necessaria.

Viviamo tutti un periodo di particolare difficoltà ed incertezza che può generare ansia e preoccupazione, non sempre sono a nostra disposizione informazioni sicure e, per questo, rassicuranti, inoltre la normativa in vigore subisce continui aggiustamento in ragione dell’evoluzione pandemica.

Tuttavia la scuola rimane un ente di formazione/istruzione statale nonché un presidio educativo perciò non ha competenze sanitarie, non emana provvedimenti di sorveglianza attiva, quarantena o quant’altro, e non  appoggia iniziative contro la vaccinazione che, per il personale, è obbligatoria salvo legittime cause di esenzione o differimento.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Elena Maria GARRONE


Circ 2021-22 128